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Se il diritto non conta – di Antonello Menne stage@radiolina.it
Mentre Nicolás Maduro e la consorte venivano condotti a New York a bordo di un elicottero, dopo essere stati prelevati dalla loro abitazione a Caracas, Donald Trump già dichiarava che dovranno affrontare la giustizia negli Stati Uniti. Per “giustizia” il presidente americano intende un processo dinanzi a un giudice statunitense. A rafforzare tale affermazione è intervenuta la procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi, la quale, con un messaggio pubblicato su X, ha confermato che gli imputati avrebbero presto affrontato «tutta la forza della giustizia americana, sul suolo americano, nei tribunali americani». E infatti ieri si è tenuta la prima udienza nel tribunale federale di Manhattan.

Secondo i più autorevoli commentatori internazionali, tutto questo è da intendersi in contrasto con i principi fondamentali del processo e del diritto che attraverso di esso dovrebbe affermarsi. Da sempre, fin dall’antichità, anche la decisione più arbitraria ha avvertito la necessità di essere preceduta da una forma di giudizio: il processo serve a conferire parvenza di legittimità a una decisione che, altrimenti, si reggerebbe esclusivamente sulla forza. Esso rappresenta il tentativo dei vincitori di distinguersi dai barbari, di dimostrare che la supremazia non si esercita solo con la violenza, ma anche attraverso il rispetto di forme e garanzie. Il tema è, quindi, il giudizio.
Emblematico, in tal senso, è il precedente del processo di Norimberga. Nonostante l’evidenza dello sterminio di massa operato dai gerarchi nazisti e la sostanziale certezza della loro responsabilità, fu comunque celebrato un processo sul territorio degli imputati, a Norimberga, secondo le regole del diritto internazionale e davanti a un collegio giudicante composto da magistrati provenienti da più Stati. Gli Usa non ritennero neppure ipotizzabile il trasferimento di Göring e degli altri imputati sul suolo americano per sottoporli a giudizio secondo la propria legislazione nazionale.
Alla luce di ciò, appare evidente la forzatura di sottoporre a processo il presidente di uno Stato straniero sovrano, quale il Venezuela, dotato di una propria e consolidata giurisdizione, al di fuori, come in questo caso, dell’egida dell’Onu. Anzi, proprio in nome del rispetto del diritto e della sovranità dei popoli, la consegna di Maduro ai tribunali del suo Paese, qualora ritenuto responsabile di reati, costituirebbe una scelta di ben altro spessore giuridico e simbolico.
Merita inoltre attenzione l’espressione utilizzata dalla procuratrice generale, laddove richiama la «forza della giustizia americana». La giustizia, intesa come diritto, non incarna la forza quale affermazione di un modello su un altro. La giustizia che si realizza nel e attraverso il processo ha un fine diverso: l’accertamento della verità e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
E su questo punto non si può eludere una questione cruciale: in molti ordinamenti, compreso quello di alcuni stati federati statunitensi, permane la pena di morte, anche per reati che in altri Paesi non ricevono analoga qualificazione né riprovazione sociale. La procuratrice generale dovrebbe dunque spiegare alla comunità internazionale per quale ragione la giustizia americana debba essere considerata un bene giuridico di rango superiore rispetto agli ordinamenti, quali quello europeo o canadese, e perché il presidente venezuelano non dovrebbe, semmai, essere deferito alla Corte penale internazionale, che, pur con i suoi limiti, rappresenta una sintesi delle tradizioni giuridiche di numerosi popoli.
È noto, peraltro, che gli Stati Uniti non riconoscono la Corte penale internazionale, ritenendo che l’esercizio della giurisdizione penale debba restare prerogativa degli ordinamenti nazionali e opponendo, in particolare, la tutela della propria sovranità e dei propri cittadini rispetto a giurisdizioni sovranazionali. Tale posizione si accompagna al rifiuto di sottoporre cittadini statunitensi alla giurisdizione della Corte.
Una pretesa che, tuttavia, non impedisce agli Stati Uniti di giudicare cittadini stranieri, inclusi capi di Stato o funzionari di altri Paesi, dinanzi ai propri tribunali interni. Non è soltanto il ricorso alla forza in luogo del diritto internazionale a inquietare la comunità internazionale, ma la pretesa di una giurisdizione interna capace di imporsi su tutte le altre.
Anche nei momenti più estremi, chi guida una democrazia dovrebbe avvertire la responsabilità di salvaguardare il diritto, ricordando, con Salvatore Satta, che «il processo può dare diritti a chi non ne ha e toglierli a chi li possiede». Se, però, quel processo viene celebrato in presenza di gravi vizi strutturali, l’esito appare in larga misura predeterminato: se non tutti, almeno alcuni diritti dell’imputato saranno inevitabilmente sacrificati.
Antonello Menne
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